Art. 2.
(Concessione della cittadinanza
agli stranieri residenti in Italia).

      1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:

          «f) allo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica».

 

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      2. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Ai fini della concessione della cittadinanza italiana ai sensi del comma 1 non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera».